Lo Statuto della Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo

Articolo 1.

E” costituita, per iniziativa dell”Associazione di cultura e politica il Mulino, la “Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo” (di seguito la “Fondazione”), con sede in Bologna (BO), in Via Santo Stefano n. 11.

Vi partecipano soggetti privati e soggetti pubblici, italiani ed esteri che, condividendone lo scopo sociale, accrescono le risorse per la sua attuazione.

La vigilanza sulla Fondazione e le sue attività è del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Articolo 2.

La Fondazione si pone il compito di promuovere, finanziare e condurre, per conto proprio o in associazione con altri, attività di ricerca, editoriali e di formazione, e ogni altra attività culturale diretta all”approfondimento e alla divulgazione della conoscenza della società italiana contemporanea, con particolare riferimento ai fenomeni politici, sociali, culturali ed economici, alla vita e al funzionamento delle istituzioni e ai vari aspetti dell’organizzazione sociale basata su un sistema di libertà collettive e individuali costituzionalmente garantite.

Preoccupazione primaria della Fondazione è l’attenzione ai dati documentari, e sua regola qualificante la natura non riservata dei risultati degli studi e delle ricerche, nella convinzione che la conoscenza dei succitati fenomeni sia un fattore di sviluppo democratico e di vigore per la vita civile.

A tale scopo, la Fondazione si impegna a far conoscere i risultati di tutte le proprie ricerche e il repertorio delle documentazioni acquisite.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Articolo 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che da tutti i beni inventariati del disciolto Istituto Cattaneo e conferiti alla Fondazione in sede di atto costitutivo, unitamente al primo capitale versato dall’Associazione promotrice, da quanto conferito in seguito allo stesso fine da altri privati, persone, società, associazioni ed enti pubblici, italiani ed esteri.

Il patrimonio della Fondazione è destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali.

Possono essere imputati al patrimonio gli avanzi di gestione non utilizzati per le attività di ricerca.

E” esclusa ogni distribuzione del patrimonio, delle riserve e degli avanzi di gestione.

Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione può disporre delle seguenti entrate:

a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui ai commi precedenti del presente articolo, investito nel modo più sicuro e redditizio;

b) dalle somme derivanti dalle alienazioni dei beni patrimoniali che il Consiglio direttivo destini ad uso diverso dall”incremento patrimoniale;

c) dalle elargizioni liberali e dai contributi eventualmente erogati da Fondatori, Aderenti, Sostenitori e da terzi soggetti (pubblici e privati), destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;

d) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali;

e) dai fondi derivanti dalle raccolte pubbliche organizzate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 4.

Organi della Fondazione sono il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Direttore, il Comitato Scientifico, l’Assemblea dei Sostenitori e il Revisore Unico.

Articolo 5.

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque componenti. Di essi quattro sono così designati: due dall”Associazione di cultura e politica il Mulino, uno dal Ministero dell”Università e della Ricerca, uno dal Comitato Scientifico.

Il Direttore fa parte di diritto del Consiglio Direttivo ed è nominato ai sensi del successivo art.6 lett.c).

I componenti del Consiglio Direttivo designati ai sensi del primo comma del presente articolo durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

Nell’ipotesi in cui nel corso del mandato un componente cessi per qualsiasi motivo dalla carica si procederà alla sua sostituzione in ragione della provenienza della nomina del componente.

Articolo 6.

Il Consiglio Direttivo:

a.) formula le linee strategiche delle attività di ricerca, culturali ed editoriali della Fondazione;

b.) nomina fra i propri componenti designati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, il Presidente della Fondazione;

c.) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore della Fondazione;

d.) nomina il Comitato Scientifico;

e) nomina il Revisore Unico;

f.) delibera sull’adesione temporanea alla Fondazione, con la qualifica di Sostenitore, delle persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire al suo sviluppo, e stabilisce l’entità minima del contributo annuale ad essi richiesto;

g.) approva il bilancio annuale della Fondazione;

h.) approva le modifiche del presente statuto.

Articolo 7.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo deve comunque essere convocato quando lo richiedano tre dei suoi componenti e, annualmente, entro il 30 (trenta) giugno, per l’approvazione del bilancio e della relazione sulle attività di ricerca, culturali ed editoriali della Fondazione.

Il preavviso per le convocazioni del Consiglio Direttivo è di 10 giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

I verbali del Consiglio Direttivo, trascritti nell’apposito Libro, sono firmati dal Presidente e dal Direttore.

Articolo 8.

Il Presidente:

a.) cura l’amministrazione del patrimonio della Fondazione;

b.) ha la rappresentanza legale della Fondazione, che comprende la sottoscrizione di ogni atto giuridico idoneo ad impegnare la Fondazione nella realizzazione di attività istituzionali;

c.) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

d.) convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico;

e.) sovrintende all’attività del Direttore al fine di assicurarne l’aderenza alle scelte strategiche del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinominato consecutivamente per una sola volta.

Articolo 9.

Il Direttore:

a.) dà attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;

b.) provvede all’organizzazione degli uffici, del personale e dei servizi della Fondazione;

c.) promuove e coordina le singole attività di ricerca, in conformità con le linee fissate dal Consiglio Direttivo e sentito il parere del Comitato Scientifico e del Presidente.

Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Articolo 10.

Il Comitato Scientifico è composto da persone che godono di indiscusso prestigio scientifico nei settori di attività della Fondazione.

Si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

Il Comitato scientifico suggerisce argomenti di ricerca, formula pareri ed esprime valutazioni sulle attività della Fondazione.

Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni.

Articolo 11.

L’Assemblea dei Sostenitori è composta dai Sostenitori in regola con il versamento dei contributi annuali previsti dal Consiglio Direttivo.

Ove sia costituita, l”Assemblea dei Sostenitori è presieduta dal Presidente della Fondazione che la convoca almeno una volta all’anno. Alle riunioni dell’Assemblea è invitato a partecipare il Direttore.

L’Assemblea discute ed elabora proposte circa le tematiche da privilegiare nella programmazione delle attività di ricerca della Fondazione.

Articolo 12.

il Revisore Unico provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere sul bilancio consuntivo mediante apposita relazione.

Articolo 13.

In caso di scioglimento della Fondazione, ove il Consiglio Direttivo con il voto unanime dei suoi componenti non ne deliberi, entro i limiti di cui all”art. 3 del presente statuto, una diversa destinazione, il patrimonio esistente a quel momento è devoluto all”ente promotore, l’Associazione di cultura e politica il Mulino, o, se questa risultasse non più esistente, all’ente o istituzione di ricerca individuato di concerto dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Articolo 14

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi vigenti in materia.

Articolo 15.

A seguito delle variazioni al presente Statuto approvate in data 12 ottobre 2012 decadono dai loro incarichi i Componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Comitato Scientifico, il Direttore e il Presidente.

I componenti del Consiglio direttivo, il Direttore e il Presidente rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi Componenti del Consiglio Direttivo designati dall’Associazione di cultura e politica “Il Mulino” e dal Ministero dell’Università e della Ricerca.Il Presidente sollecita la designazione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo da parte dall’Associazione di cultura e politica “Il Mulino” e del Ministero dell’Università e della Ricerca; ricevute le designazioni, convoca il Consiglio Direttivo il quale si riunisce in via transitoria nella composizione limitata a tali consiglieri. In tale composizione, il Consiglio procede quanto prima alla nomina, ai sensi dello statuto, come modificato in data 12 ottobre 2012, del Presidente, del Direttore e del Comitato scientifico. Quest’ultimo viene tempestivamente convocato dal Presidente, anche ai fini della designazione del relativo componente del Consiglio Direttivo.